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DescrizioneSezione relativa alle posizioni organizzative. La vigente dotazione organica del personale dipendente, fissa in quattro il numero delle aree, quali strutture di massima dimensione dell’Ente, prevedendo che la direzione di ciascuna di esse sia affidata ad un Funzionario Responsabile; Il comma 10 dell’ art. 50 del D.lgs. N° 267/2000 stabilisce in capo al Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi ; Il comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. L’ art. 11 del C.C.N.L per il personale degli E.E LL. stipulato in data 31/03/1999, ed il successivo C.C. N. L. integrativo 14/09/2000 hanno confermato che, nei Comuni privi di dirigenti , le funzioni dirigenziali possono essere assegnate ai dipendenti inquadrati nella categoria D) o solo nel caso che ne siano sprovvisti anche ai dipendenti classificati nella Categoria C) o B); Il Sindaco, attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell’Ente,con proprio Decreto n. 17 del 16/06/2014 ha nominato i Responsabili dei Servizi.

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Pagina aggiornata il 01/08/2024 13:01

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