Descrizione
Ai sensi dell'art. Art. 37 del Regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/06/2021 (Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti) si comunica che, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono
avvalersi della facoltà di cui all’articolo 29 comma 1 del Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in allegato, sottoscritta dall egale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche n uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
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Ultimo aggiornamento
08/11/2023 10:44